Dissesto, il consiglio ritorna a casa. O forse no? 22 Marzo 2014 Cronaca IL CASO. Da ieri festeggiano tutti. Sia gli esponenti della giunta capeggiata da Carmelo Pino che quelli dell’opposizione come Saro Pergolizzi, Peppe Marano, Roberto Mellina, Damiano Maisano. Il motivo? La pubblicazione della sentenza della Cassazione sul ricorso del comune di Cefalù contro il dissesto. Interpretando la sentenza dal proprio punto di vista, entrambe le parti si dicono contente perché si tratterebbe di un primo segnale che porterà ad una sentenza favorevole sul “Caso Milazzo”. Il sindaco Carmelo Pino, che oggi in un bar di Vaccarella ha preso un aperitivo con una decina di consiglieri comunali a lui vicino e che lo blindano da una eventuale mozione di sfiducia, è certo che il consiglio comunale nel giro di poche settimane ritornerà a casa. Gli esponenti del consiglio, tuttavia, si sentono in una botte di ferro fino alla scadenza del 2015. Carmelo Pino La sentenza pronunziata a sezioni unite, ad una prima lettura, attribuisce alla Corte dei Conti il potere di poter “imporre” il dissesto ai comuni con i conti in rosso. Dunque, quest’ultimi, non potranno evitare il default rivolgendosi al Tribunale amministrativo regionale. «La giurisprudenza in ordine all’ impugnazione della delibera con cui la Corte dei Conti accerta che ci sono le condizioni per dichiarare il dissesto finanziario – si legge nella pronunzia della Cassazione – spetta alle sezioni riunite della Corte dei Conti». Ma se le cose sono così chiare, perché l’opposizione gongola confortati dai propri avvocati? A Cefalù è stata impugnata la delibera della Corte dei conti che impone di dichiarare il dissesto ed impedisce all’ente di ricorrere alla salva comuni. A Milazzo, invece, nessun atto della Corte è stato impugnato, bensì la diffida del prefetto, la nomina del commissario, la delibera commissariale del dissesto, il decreto di nomina dell’organismo di liquidazione, il decreto di scioglimento del consiglio comunale. Cosa dice, in sostanza, la Cassazione nell’ordinanza: se viene impugnata la delibera della Corte e se ne contesta il merito, come nel caso di Cefalù che si duole del fatto che gli è stato impedito di ricorrere al salva comuni, la giurisdizione è delle sezioni riunite della Corte. Se invece si contesta la legittimità dell’atto prefettizio e dei successivi, che sono atti amministrativi (caso Milazzo), la giurisdizione è del Tar. Testualmente nall’ordinanza: “resta ferma, ovviamente, la giurisdizione del giudice amministrativo quanto all’impugnazione del provvedimento prefettizio che sotto nessun profilo potrebbe essere fatto rientrare nella sfera giurisdizionale della corte dei conti”. A ciò si aggiunge che la Cassazione anche sotto altro profilo, riguardo alla dichiarazione di incostituzionalità della L. 149/2011 espressamente dice che questo aspetto, nel caso di Cefalù, dovrà essere considerato dalla Corte dei Conti in sede di valutazione nel merito d ricorso. Come a dire, che la corte dei conti dovrà comunque accogliere il ricorso perché la competenza sulla procedura dichiarativa del dissesto in Sicilia non segue le regole nazionali. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.654 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT