Nella seduta dell’11 dicembre 2024, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro. Il testo è ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Qui riassumo brevemente le novità più importanti previste.

Rateizzazione dei debiti contributivi: si introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di richiedere forme di rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale , di concerto con ciascuno dei due enti.

Smart Working: si interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, prevedendo, in particolare, che il datore di lavoro debba comunicare – in via telematica – al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Sicurezza sul lavoro: maggiore trasparenza e monitoraggio, il decreto legislativo 81/2008 subisce modifiche volte a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra i punti salienti, l’istituzione di una Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro e una relazione annuale sullo stato della sicurezza. Novità anche per il medico competente, che dovrà considerare gli esami clinici pregressi dei lavoratori per evitare ripetizioni inutili.

Cassa integrazione con maggiori controlli: si introducono nuove regole per la compatibilità tra cassa integrazione e attività lavorativa. I lavoratori che svolgono altre attività, senza preventiva comunicazione all’INPS, decadono dal diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Risoluzione del rapporto di lavoro: tra le novità più rilevanti, l’introduzione di una disposizione che permette ai datori di lavoro di considerare risolto il rapporto in caso di assenza ingiustificata protratta oltre i 15 giorni, salvo cause di forza maggiore.

Lavoro stagionale: il DDL amplia la definizione di “lavoratore stagionale”, includendo altre categorie oltre a quelle previste dal d.P.R. n. 1525/1963. In particolare, rientrano nelle attività stagionali, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

Periodo di Prova: vengono ridefiniti i periodi di prova per i contratti a termine. Per contratti fino a sei mesi, il periodo di prova varia tra 2 e 15 giorni. Per contratti superiori a sei mesi ma inferiori a dodici, il periodo di prova va da 2 a 30 giorni.

Tesserini di Riconoscimento: viene abrogata la norma sugli obblighi di tessere di riconoscimento nei cantieri edili, poiché già disciplinata dal Testo Unico sulla Sicurezza del 2008. Ora è previsto che i datori di lavoro forniscano tessere di riconoscimento a tutti i lavoratori in appalto o subappalto, indipendentemente dalla presenza di un cantiere edile.

Agenti immobiliari: non sarà più obbligatorio per compratore e venditore indicare l’importo delle provvigioni pagate agli agenti, ma sarà sufficiente riportare il numero della fattura e dichiarare che l’importo corrisponde a quello indicato nel documento. Rimangono invariati tutti gli altri obblighi, tra cui l’indicazione del numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione e alla Camera di Commercio, nonché delle modalità di pagamento dettagliate.

SANTI GRILLO, commercialista