In questo articolo vorrei dare un suggerimento utile ad evitare (come sovente accade) che il contribuente riceva antipatiche comunicazioni di irregolarità riscontrate dall’Agenzia delle Entrate per redditi non dichiarati (per dimenticanza e buona fede). La presentazione della dichiarazione è sempre obbligatoria quando si conseguono redditi, salvo i casi di esonero espressamente previsti e indicati anche nelle istruzioni di compilazione dei modelli reddituali dedicati alle persone fisiche, ovvero il modello Redditi e il modello 730, (specificamente riservato ai contribuenti non titolari di partita Iva e, quindi, principalmente lavoratori dipendenti e pensionati).

Quando si ricevono più certificazioni uniche, come nel caso in cui si abbiano avuti diversi rapporti di lavoro, oppure si sia andati in pensione (cu datore di lavoro e cu inps) si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione reddituale soltanto se l’ultimo sostituto d’imposta (datore di lavoro o Inps) ha effettuato anche il conguaglio delle imposte, altrimenti, se non l’ha fatto (come di solito si verifica, con i problemi conseguenti), la dichiarazione deve essere presentata, cosicché in quella sede venga appunto posto in essere il necessario conguaglio. Peraltro, l’assenza di spese deducibili/detraibili è irrilevante ai fini dell’adempimento dichiarativo.

I casi di esonero più ricorrenti. Tra i casi di esonero più ricorrenti si evidenzia quello di chi consegue redditi soltanto dalla detenzione dell’abitazione principale e relative pertinenze (produttive di redditi dei fabbricati sulla base delle rendite catastali).

Non deve inviare la dichiarazione neppure chi percepisce soltanto redditi esenti da tassazione – come le rendite erogate dall’Inail per invalidità permanente o morte, alcune borse di studio, pensioni e indennità, compreso l’accompagnamento, a ciechi, sordi e invalidi, pensioni sociali – oppure redditi soggetti a imposta sostitutiva (diversi da quelli che scontano la cedolare secca) – come, per esempio, gli interessi sui Bot – o, infine, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta – come gli interessi sui conti correnti bancari o postali -.

Esistono anche casi specifici di esenzione dichiarativa entro certi massimali di reddito: per esempio, chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro – come i redditi da attività commerciali occasionali o di lavoro autonomo occasionale – a condizione che il reddito conseguito sia uguale o inferiore a 5.500 euro. Analogamente, non deve dichiarare chi consegue: fino a 500 euro di reddito dei terreni e/o fabbricati; fino a 8.176 euro di reddito di lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito, a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni; fino a 8.500 euro di redditi di pensione più altre tipologie di reddito, a condizione che periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni. In definitiva, per quel che interessa il lettore, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi coloro che hanno conseguito soltanto reddito di lavoro dipendente o di pensione e dall’abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che: i redditi siano stati corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato a effettuare le ritenute d’ acconto, oppure siano stati corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio.

Santi Grillo, commercialista