BUSSOLA FISCALE. Attenzione all’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi 3 Settembre 2024 Cronaca In questo articolo vorrei dare un suggerimento utile ad evitare (come sovente accade) che il contribuente riceva antipatiche comunicazioni di irregolarità riscontrate dall’Agenzia delle Entrate per redditi non dichiarati (per dimenticanza e buona fede). La presentazione della dichiarazione è sempre obbligatoria quando si conseguono redditi, salvo i casi di esonero espressamente previsti e indicati anche nelle istruzioni di compilazione dei modelli reddituali dedicati alle persone fisiche, ovvero il modello Redditi e il modello 730, (specificamente riservato ai contribuenti non titolari di partita Iva e, quindi, principalmente lavoratori dipendenti e pensionati). Quando si ricevono più certificazioni uniche, come nel caso in cui si abbiano avuti diversi rapporti di lavoro, oppure si sia andati in pensione (cu datore di lavoro e cu inps) si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione reddituale soltanto se l’ultimo sostituto d’imposta (datore di lavoro o Inps) ha effettuato anche il conguaglio delle imposte, altrimenti, se non l’ha fatto (come di solito si verifica, con i problemi conseguenti), la dichiarazione deve essere presentata, cosicché in quella sede venga appunto posto in essere il necessario conguaglio. Peraltro, l’assenza di spese deducibili/detraibili è irrilevante ai fini dell’adempimento dichiarativo. I casi di esonero più ricorrenti. Tra i casi di esonero più ricorrenti si evidenzia quello di chi consegue redditi soltanto dalla detenzione dell’abitazione principale e relative pertinenze (produttive di redditi dei fabbricati sulla base delle rendite catastali). Non deve inviare la dichiarazione neppure chi percepisce soltanto redditi esenti da tassazione – come le rendite erogate dall’Inail per invalidità permanente o morte, alcune borse di studio, pensioni e indennità, compreso l’accompagnamento, a ciechi, sordi e invalidi, pensioni sociali – oppure redditi soggetti a imposta sostitutiva (diversi da quelli che scontano la cedolare secca) – come, per esempio, gli interessi sui Bot – o, infine, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta – come gli interessi sui conti correnti bancari o postali -. Esistono anche casi specifici di esenzione dichiarativa entro certi massimali di reddito: per esempio, chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro – come i redditi da attività commerciali occasionali o di lavoro autonomo occasionale – a condizione che il reddito conseguito sia uguale o inferiore a 5.500 euro. Analogamente, non deve dichiarare chi consegue: fino a 500 euro di reddito dei terreni e/o fabbricati; fino a 8.176 euro di reddito di lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito, a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni; fino a 8.500 euro di redditi di pensione più altre tipologie di reddito, a condizione che periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni. In definitiva, per quel che interessa il lettore, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi coloro che hanno conseguito soltanto reddito di lavoro dipendente o di pensione e dall’abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che: i redditi siano stati corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato a effettuare le ritenute d’ acconto, oppure siano stati corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio. Santi Grillo, commercialista Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.588 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT