Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. Il titolare e direttore tecnico dell’impresa “Sgrò Alberto Alvaro Daniele” a cui erano stati affidati i lavori di intervento di recupero dell’ex Asilo Calcagno da destinare a museo delle Arti Marinare replica, con un pizzico di ironia, a tutte le affermazioni inesatte e illegittime del sindaco e dell’assessore ai Lavori pubblici del comune di Milazzo

«La committente – scrive in una lettera Sgrò – per il contenzioso dell’ex asilo Calcagno, ha applicato illegittimamente l’unica arma a suo favore, cioè quella di procedere con la risoluzione contrattuale anche se non ci sono inadempienze della ditta, motivo, salvaguardare l’operato errato ed illegittimo dei propri dirigenti e per non metterci la faccia innanzi alla cittadinanza. Alla ditta è stato consegnato un progetto incompleto, pieno di gravi lacune e carenze progettuali, infatti, la committente non ha mai eseguito e\o fatto eseguire nella fase progettuale i saggi esplorativi nel terrapieno interno al fabbricato come da legittima PRESCRIZIONE della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina con nota prot. 0014406 del 24/06/2021 e con successiva nota prot. n. 2369 del 10/02/2022, per tale motivo, i lavori hanno subito un fermo cantiere da addebitare alla committente che non ha posto in essere un progetto esecutivo, fermo cantiere di 223 giorni, dal 21/03/2023 ( consegna lavori ) al data 30/10/2023, data rilascio del NULLA OSTA da parte della
Soprintendenza, quindi la committente ha erroneamente appaltato un progetto che di fatto è risultato non esecutivo e pieno di carenze progettuali gravi».

Ecco i cinque errori che secondo la ditta ha commesso il Comune di Milazzo
ERRORE PROGETTUALE N. 1, i dirigenti prendendo coscienza delle carenze e gravi errori progettuali, nominano un professionista esterno quale supporto al RUP e alla Direzione Lavori, a luglio 2023 propongono alla ditta una bozza di perizia che contiene gravi e sostanziali modifiche al progetto appaltato, quindi, non si eseguivano più i lavori appaltati per eseguirne altre che stravolgevano per l’80% il progetto.
ERRORE PROGETTUALE N. 2, la ditta ha segnalato alla committente gravi pericoli imminenti di crollo delle pareti del rudere, infatti, il progetto è carente anche di questo intervento di messa in sicurezza che in corso d’opera è stato rimodulato dalla committente.
ERRORE PROGETTUALE N. 3, errata quantificazione del recupero del pavimento interno al rudere, in
progetto previsti mq. 73, in realtà eseguiti poi da questa ditta perché ordinato con Ordine di Servizio in

ERRORE PROGETTUALE N. 3, errata quantificazione del recupero del pavimento interno al rudere, in progetto previsti mq. 73, in realtà eseguiti poi da questa ditta perché ordinato con Ordine di Servizio in data 30/10/2023, mq. 270, costo complessivo euro 94.500,00 perché l’intervento in progetto viene pagato alla ditta euro 350,00 per ogni metro quadrato di lavorazione ( nella bozza di perizia hanno completamente eliminato la lavorazione dimenticando che la ditta l’aveva già eseguita ).

ERRORE PROGETTUALE N. 4, – mancata rimozione da parte della committente, dei cavi Enel ad Alta Tensione presenti sui prospetti esterni e all’ingresso posteriore del cantiere. In tema di appalti pubblici le carenze, le lacune e gli errori del progetto esecutivo costituiscono inadempimento contrattuale della stazione appaltante. Rientra infatti pacificamente tra le obbligazioni gravanti sulla pubblica amministrazione aggiudicatrice la predisposizione del progetto esecutivo dei lavori.

Nel caso in cui dunque si verifichino al momento della realizzazione in concreto dell’opera i suddetti vizi progettuali, l’ente pubblico interessato risulterà inadempiente rispetto a tale impegno negoziale e l’inadempimento ben potrà essere considerato grave in ordine a determinare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c. E’ quanto ha affermato sul punto la giurisprudenza ormai pacifica, anche arbitrale. Viene infatti in rilievo il principio consolidato secondo cui “nel caso in cui la stazione appaltante non abbia posto a base di gara un progetto realmente esecutivo, non abbia provveduto a colmare tempestivamente le gravi lacune e carenze del progetto, abbia preteso l’esecuzione dei lavori in variante prima dell’approvazione dell’impresa, abbia posto l’appaltatore nell’impossibilità di proseguire nell’esecuzione dei lavori, sussistono gli estremi del grave inadempimento e conseguentemente della condanna al risarcimento dei danni” (Lodo Arbitrale 26.2.2002, in Arch. Giu. Opere Pubbliche, 2002, 168).

Infatti, “negli appalti di opere pubbliche, il committente non solo è obbligato ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, ma è tenuto a cooperare con l’impresa appaltatrice al fine di consentirle di procedere regolarmente nell’esecuzione dei lavori; pertanto, la mancata adozione dei necessari atti di cooperazione e gli inadempimenti agli obblighi contrattuali e legali, ove costituiscano rilevante ostacolo alla regolare esecuzione dei lavori, possono configurare di per sé un grave inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 seg. c.c.” (Lodo Arbitrale 30.3.2004, in Arch. Giu. Opere Pubbliche 2004, 802).

Pertanto, l’inadempimento da parte della stazione appaltante dell’obbligo di predisporre un progetto esecutivo da fornire all’impresa appaltatrice è di per sé sufficiente a far ascrivere in capo al predetto ente la responsabilità della mancata esecuzione del contratto (così Cass. Civ., sez. I, 12.8.2010 n. 18644; negli stessi termini, più di recente, Cass. Civ., Sez. I, 5.6.2014, n. 12698; Cass. Civ., Sez. I, 31.5.2012, n. 8779) ed a consentire all’impresa appaltatrice di risolvere il contratto per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., in danno della p.a. aggiudicatrice.

ERRORE PROGETTUALE GRAVISSIMO N. 5 – il progetto prevede il restauro un paramento murario in pietra di calcare per un importo a corpo di €. 65.000,00, nell’ex asilo Calcagno non esiste e non è mai esistita traccia di pietra calcare da nessuna parte.

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