Il tribunale di MessinaMessina, Tribunale acconsente il cambio di sesso all’anagrafe anche in assenza di un intervento chirurgico 27 Febbraio 2023 Nei Dintorni Innovativa sentenza del Tribunale di Messina: ha acconsentito alla “rettificazione” del sesso e del nome anche in assenza di un intervento chirurgico. Con un processo lampo il tribunale ha accolto le istanze presentate da un giovanissimo residente a Messina per il tramite del suo difensore, l’avvocato milazzese Silvia Maio, autorizzandolo alla rettificazione dei propri dati anagrafici sessuali (da caratteri maschili a quelli femminili) senza dover necessariamente passare dall’intervento «di tipo demolitivo». I giudici hanno ritenuto sufficiente al fine dell’accoglimento delle domande l’aver “adeguato” i propri caratteri sessuali a quelli tipici del nuovo sesso. Una vicenda giuridica trattata con la massima celerità ed all’insegna della dignità umana. Un risultato che evidenzia ancora una volta quanto la disciplina di base sia lacunosa e non più adeguata ai tempi. In particolare, il collegio messinese, composto da Caterina Mangano(Presidente), Corrado Bonanzinga (giudice estensore) e Viviana Cusolito è intervenuto sulla vicenda giudiziaria affrontandola con grande celerità, grande attenzione e con una spiccata sensibilità, “…mettendo in risalto il diritto all’identità personale, quale espressione del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell’ambito sociale di riferimento per quello che si è..”, definendo la disciplina a tutt’oggi in vigore, la legge n. 164/1982, come “fumosa e generica”. Il Tribunale ha accolto le domande presentate dall’attore in tempi brevissimi, evidenziando che quell’ ”adeguamento” dell’aspetto fisico necessario per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali, di cui parla genericamente la legge del 1982, si può considerare oggi realizzato, quando i caratteri “secondari” risultano già modificati dalle terapie ormonali intraprese. Il diritto all’identità sessuale va, allora, – secondo il Tribunale messinese – pienamente riconosciuto non solo a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all’altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, ma anche a coloro che senza modificare i caratteri sessuali primari abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l’aspetto corporeo. Alla base del criterio interpretativo evolutivo delle norme che definiscono l’oggetto dei diritti individuali, secondo il Tribunale di Messina è il concetto di dignità umana a svolgere un ruolo insostituibile, un concetto in continua evoluzione, che sintetizza sul piano giuridico il livello di sensibilità espresso dalla società ed il rispetto dovuto alla persona secondo le esigenze ed i valori avvertiti in un determinato tempo. Tutelare la dignità umana significa rispettare l’insieme di valori di cui l’individuo è portatore e consentire allo stesso di viverli nella quotidianità con la massima libertà. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.313 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT