BARCELLONA. Dalle prime ore di oggi, in diverse località della provincia di Messina, i poliziotti del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, con la collaborazione della Squadra Mobile di Messina, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina, d.ssa Monica Marino, su richiesta del Procuratore Capo della Repubblica Guido Lo Forte e dei P.M. Vito Di Giorgio e Angelo Cavallo della Direzione Distrettuale Antimafia.

L’operazione ha portato all’arresto di 4 soggetti per i reati di attribuzione fittizia di titolarità societarie (art.12 quinquies D.L.306/92 L.203/91), tentata estorsione ed estorsione aggravata dal metodo mafioso e per l’appartenenza dell’autore ad associazione mafiosa. Nel medesimo procedimento a tre degli arrestati (Bisognano, Marino, Lorisco) viene inoltre contestato, in concorso, il reato di false dichiarazioni ed a Bisognano e Lorisco il reato di favoreggiamento.

Altre 4 persone sono indagate in stato di libertà per avere concorso nel reato di attribuzione fittizia di titolarità societarie.

Sono stati arrestati:

  1. Carmelo BISOGNANO , nato a Mazzarrà S. Andrea (ME) il 23.8.1965, pregiudicato, condannato in via definitiva per associazione mafiosa quale promotore e capo della cosca mafiosa dei “Mazzaroti”, articolazione della “famiglia” mafiosa di Barcellona P.G., dal 2010 collaboratore di giustizia, domiciliato in località di protezione;
  2. Tindaro MARINO , nato a Gioiosa Marea (ME) il 15.6.1960, pregiudicato, arrestato il 24.6.2011 nell’ambito dell’operazione “Pozzo 2”, condannato in data 14.1.2016 in via definitiva per concorso in associazione di tipo mafioso, in atto è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari;
  3. Angelo LORISCO , nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 27.11.1967, residente in Mazzarrà Sant’Andrea, pregiudicato;
  4.  Stefano ROTTINO, nato a Mazzarrà Sant’Andrea il 18.11.1972, ivi residente, pregiudicato, in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari in S. Agata Militello.

I provvedimenti scaturiscono da una complessa attività investigativa, avviata nel 2015 dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona P.G., a margine delle indagini sul conto del sodalizio mafioso riconducibile a Cosa Nostra siciliana denominato “dei barcellonesi” ed in particolare della sua storica diramazione territoriale c.d. “dei mazzarroti”, che condussero il 16 aprile 2015 all’arresto di otto esponenti della cosca di Mazzarrà S. Andrea per i reati di associazione mafiosa, estorsioni, detenzione e porto illegale di armi.

Le indagini del presente procedimento hanno avuto origine da alcune intercettazioni telefoniche, esperite dagli investigatori del Commissariato e disposte dalla D.D.A. nell’ambito della predetta operazione antimafia, dalle quali emergeva, come rilevato dal Gip nell’ordinanza oggi eseguita, “che Bisognano Carmelo, collaboratore di giustizia, sottoposto a programma di protezione e residente in località protetta, continuava a coltivare anomali “interessi” per il territorio di Mazzarrà S. Andrea, nonostante si fosse allontanato da tempo da quell’area”. Egli era, infatti, intervenuto a difesa di un imprenditore di Mazzarrà S.Andrea, che aveva subìto a scopo estorsivo l’incendio di un veicolo, prendendo le sue parti e dissuadendo gli autori,  Giuseppe CAMMISA, Sebastiano TORRE  e Mario PANTÈ (affiliati alla cosca dei “mazzaroti” e tutti arrestati il 16.4.2015 nell’operazione antimafia “Gotha V”), dal continuare nella loro attività estorsiva (“… Melo dice di lasciare stare, di finirla con queste discussioni, con queste cose, di finirla, altrimenti scende lui e la fa finire.”).

Sulla base di tali elementi, che consentivano di apprendere che il Bisognano aveva un diretto interesse nella società di cui era formalmente titolare l’imprenditore di Mazzarrà S.Andrea, veniva avviata una articolata attività di captazione tecnica delle conversazioni intrattenute dal Carmelo BISOGNANO  con diversi suoi interlocutori e complici.

Le indagini poste in essere ed in particolare le intercettazioni telefoniche ed ambientali consentivano di provare che BISOGNANO Carmelo, con la fattiva collaborazione del fedelissimo LORISCO Angelo, nel mese di agosto 2015 ha concluso un vero e proprio “pactum sceleris” con  Tindaro MARINO, caratterizzato da uno scambio di prestazioni con reciproco vantaggio.

BISOGNANO Carmelo, infatti, nella sua veste di collaboratore di giustizia, si è impegnato a rilasciare dichiarazioni più favorevoli nei confronti di  Tindaro MARINO, rispetto a quelle in precedenza rese nell’ambito dei vari procedimenti che lo riguardavano. Tindaro MARINO , dal canto suo, ha promesso erogazioni di cospicue somme di denaro e si è impegnato a coinvolgere il collaboratore nella sua attività imprenditoriale, entrando in affari direttamente con costui fino al punto di costituire e finanziare una società, di fatto riconducibile ad entrambi, anche se intestata a terze persone e cioè gli odierni indagati.

Le indagini svolte dal Commissariato di P.S. di Barcellona P.G. hanno permesso di accertare che  Carmelo BISOGNANO e Tindaro MARINO hanno tenuto fede agli impegni assunti, con la determinante mediazione di LORISCO Angelo.

Infatti, Carmelo BISOGNANO, nel mese di settembre 2015, rendeva le dichiarazioni richiestegli dal MARINO Tindaro per “alleggerire” la sua posizione e le stesse venivano utilizzate nell’ambito di un procedimento di prevenzione a carico del MARINO, nonché innanzi alla Corte di Cassazione nel giudizio c.d. “Gotha 1 – Pozzo 2” che lo vedeva imputato. Sul punto il Gip, nell’affermare la sussistenza del reato di cui all’art. 371 ter c.p. (false dichiarazioni), rileva che “può senz’altro sostenersi che BISOGNANO Carmelo in ossequio ed osservanza di accordi in precedenza conclusi con MARINO Tindaro e LORISCO Angelo, abbia rilasciato false dichiarazioni sulla posizione del MARINO stesso, in quanto oggettivamente diverse da quelle in precedenza rese, assolutamente più favorevoli per quel soggetto in quanto ne attenuavano non poco la sua responsabilità penale. La scelta fatta dal BISOGNANO, come detto, è stata fatta al fine di conseguire un vantaggio concreto, di non poco rilievo: poter iniziare a svolgere una nuova, lucrosa attività imprenditoriale, al riparo da “occhi indiscreti”.

Dalle intercettazioni e dai relativi riscontri documentali è, inoltre, emersa la prova del reato di cui all’art.12 quinquies L.203/91, relativo alla attribuzione fittizia della titolarità della società i cui intestatari fittizi sono oggi indagati.

Nell’ordinanza il Gip rileva che “dalle intercettazioni è emerso che l’effettivo proprietario della società era Carmelo  BISOGNANO il quale, non potendo figurare in prima persona nell’assetto societario a causa dei suoi trascorsi giudiziari e dell’attuale status di collaboratore di giustizia, si è occupato personalmente di far intestare le quote agli odierni indagati avvalendosi della fattiva collaborazione di MARINO Tindaro”. Infatti è stato dimostrato che il MARINO ha corrisposto somme di denaro e consegnato veicoli per lo svolgimento delle attività della società, in alcuni casi sollecitato direttamente da BISOGNANO Carmelo che, nelle conversazioni intercettate, gli ha ricordato gli impegni assunti e da lui mantenuti con le dichiarazioni rese in suo favore.

In merito all’attività della società oggetto di indagini dalle intercettazioni è emerso che, in tempi recenti, la coppia BISOGNANO-MARINO, proprio attraverso la società, era molto attiva allo scopo di accaparrarsi lavori pubblici da effettuare nella zona tirrenica della provincia di Messina, ricavandone lauti guadagni e tornando a lavorare alla “vecchia maniera”.

I risultati investigativi acquisiti dal Commissariato P.S. di Barcellona P.G. hanno consentito di affermare che la società “ fosse di BISOGNANO Carmelo e MARINO Tindaro e gestita di fatto da costoro con la fattiva collaborazione di LORISCO Angelo. In particolare, il BISOGNANO e il MARINO sono “le teste pensanti” della società, coloro che ne decidono le sorti e il destino, e ciò anche in ragione della loro “competenza specifica” in materia. Detta ricostruzione impone, conseguentemente, di conferire ai vari Amministratori formali che nel tempo si sono succeduti la veste di “teste di legno”.

Infatti è proprio MARINO Tindaro che, dimostrando di vantare consolidati rapporti nel palermitano, nel mese di febbraio 2016, allo scopo di introdurre in quel cantiere alcuni mezzi della società, mette in contatto LORISCO Angelo con un capo cantiere di una società impegnata a Palermo in lavori ferroviari. Dopo diversi incontri tra il LORISCO ed il capo cantiere, il cui contenuto veniva puntualmente riferito al BISOGNANO ed intercettato dagli investigatori, si giunge a stipulare il contratto di lavoro nell’attesa del rilascio della certificazione antimafia e, come rileva il Gip, proprio “le ultime conversazioni intercettate in ordine di tempo mettevano in luce il particolare attivismo del duo BISOGNANO/LORISCO per ottenere la certificazione antimafia a favore della società, condizione imprescindibile per la piena operatività della stessa” ed al fine di “velocizzare il rilascio del certificato antimafia” cercavano di attivare ogni “conoscenza”.

Inoltre a BISOGNANO Carmelo e LORISCO Angelo viene contestato il reato di tentata estorsione commesso, nel mese di febbraio 2016, in danno di due imprenditori edili di Terme Vigliatore.

In tal caso dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, come rileva il Gip, emergeva la chiara intenzione di BISOGNANO Carmelo e LORISCO Angelo di imporre alla società dei due imprenditori edili, l’utilizzo di mezzi di lavoro nella propria disponibilità. L’intenzione del BISOGNANO era di ottenere detti lavori con la minaccia ai titolari della società in questione, veicolata dal LORISCO, di rendere dichiarazioni che avrebbero pregiudicato la posizione dei due imprenditori edili, e quindi delle società da costoro gestite. E ciò a differenza di quanto avvenuto nel passato, allorquando, invece, egli avrebbe omesso di riferire all’Autorità Giudiziaria fatti e circostanze aventi rilievo penale sul conto dei predetti.

Dalle attività di indagine condotte dal Commissariato P.S. di Barcellona P.G. è emersa inoltre la responsabilità di ROTTINO Stefano e LORISCO Angelo per una attività estorsiva condotta, nei mesi di gennaio e febbraio 2016, in danno di una società avente diversi punti di vendita nella città del Longano per il commercio di prodotti per la cura della persona. Per tale reato sono state ritenute sussistenti dal Gip le aggravanti di cui all’art.7 del D.L.152/91 in quanto le condotte sono state poste in essere con “metodo mafioso”, nonché l’aggravante prevista nel caso in cui l’autore sia persona che fa parte di una associazione mafiosa (ROTTINO Stefano è stato condannato in esito al processo “Gotha 4” per il reato di cui all’art.416 bis).

Le intercettazioni ed i relativi riscontri, consentivano di accertare che ROTTINO Stefano, su indicazione di TRECCARICHI Giuseppe Antonino, pregiudicato condannato per associazione mafiosa nel procedimento penale “Gotha 4”, incaricava LORISCO Angelo di riscuotere una somma di denaro presso i punti vendita, cosa che effettivamente il LORISCO faceva dopo aver informato BISOGNANO Carmelo che “intuendo la natura illecita della richiesta avanzata dal ROTTINO suggeriva al LORISCO di essere estremamente cauto”.

(COMUNICATO STAMPA QUESTURA DI MESSINA)